Una sentenza pronunciata il 16 luglio 2026 dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo nel caso G.K. e A.S. contro la Svizzera (ricorsi n. 55299/20 e 31515/22) rappresenta una pietra miliare nell’estensione della tutela dell’Articolo 9 della Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo alle convinzioni morali non religiose.
Il contenzioso trae origine dalle istanze di due cittadini svizzeri: G.K., sottoposto a detenzione preventiva presso il carcere di Champ-Dollon (Ginevra) con l’accusa di danneggiamento in ambito di attivismo antispecista, e A.S., ricoverato coattivamente nel reparto psichiatrico dell’ospedale universitario di Losanna (CHUV).
Entrambi hanno denunciato il mancato adeguamento dei pasti alla loro dieta vegana, dieta seguita per motivi etici, e l’assenza di rimedi giurisdizionali effettivi nell’ordinamento svizzero per contestare questa discriminazione.
La Corte ha accertato sia la violazione dell’Articolo 9 (libertà di pensiero, di coscienza e di religione) che dell’Articolo 13 (diritto a un ricorso effettivo) della Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo.
Il veganismo etico come convinzione protetta (Articolo 9 CEDU)
Per determinare l’applicabilità della Convenzione, la Corte ha valutato se il veganismo etico potesse essere qualificato come una convinzione anziché una mera scelta alimentare.
La Corte ha confermato che la filosofia antispecista, intesa come rifiuto dello sfruttamento animale, soddisfa i requisiti fondamentali di protezione rispondendo ai principi di:
- coerenza e coesione: l’astensione dal consumo di prodotti di origine animale non è una pratica isolata, ma deriva logicamente da un sistema di pensiero strutturato che rifiuta la mercificazione degli esseri senzienti.
- serietà ed importanza: i ricorrenti hanno dimostrato una sincerità non contestata. In particolare, per A.S., la pratica ultradecennale ha confermato che tale scelta rappresenta una manifestazione essenziale della sua identità morale e della sua filosofia di vita.
La Corte ha, dunque, stabilito che la scelta alimentare dei ricorrenti è intimamente legata alla loro coscienza etica, ricadendo pienamente nell’ambito di tutela della libertà di pensiero garantita dalla Convenzione.
Pertanto, lo Stato ha l’obbligo positivo di esaminare nella sostanza, entro un quadro giuridico chiaro, le richieste fondate sul veganismo etico, la cui pratica alimentare è tutelata al pari delle prescrizioni alimentari religiose consolidate.
La violazione dell’Articolo 13: il problema dell’eccessivo formalismo
La Corte ha censurato duramente l’approccio delle autorità svizzere (la Camera amministrativa della Corte di giustizia di Ginevra per G.K., il Tribunale cantonale vodese per A.S. e, da ultimo, il Tribunale federale), che avevano dichiarato i ricorsi inammissibili o respinto le successive impugnazioni, impedendo un esame di merito.
Le autorità svizzere hanno creato un vero e proprio “vicolo cieco” procedurale – un approccio che la Corte ha giudicato «eccessivamente formalistico» (excessively formalistic) – per cui le amministrazioni rispondevano alle richieste dei ricorrenti con lettere semplici, anziché prendere decisioni formali, ed i tribunali rifiutavano i ricorsi proprio poiché tali lettere non costituivano decisioni impugnabili.
La Corte ha concluso che il rigetto sistematico delle doglianze basato su tecnicismi procedurali ha impedito qualsiasi analisi nel merito della lesione della libertà di coscienza individuale.
L’obbligo positivo dello Stato e il margine di apprezzamento
Lo Stato ha l’obbligo positivo, ossia di adottare misure attive, ragionevoli e appropriate, per garantire che i soggetti privati della libertà possano manifestare le proprie convinzioni.
Sebbene lo Stato goda di un largo margine di apprezzamento, la Corte ha evidenziato che i ricorrenti dipendevano interamente dalle autorità per la fornitura del cibo, per periodi prolungati: una condizione di “vulnerabilità e impotenza” sottolineata, in particolare, dal secondo ricorrente nelle sue osservazioni.
Il margine di apprezzamento rappresenta lo spazio di discrezionalità che la Corte riconosce agli Stati nel bilanciare gli interessi dei singoli con i vincoli organizzativi e finanziari delle amministrazioni pubbliche.
Questo concetto affonda le sue radici nel principio di sussidiarietà, secondo cui la responsabilità primaria di garantire i diritti spetta alle autorità nazionali, e nel principio di prossimità, che considera lo Stato nella posizione migliore — perché più vicino alle esigenze dei cittadini — per valutare le necessità del Paese.
In entrambi i casi oggetto della sentenza questi principi sono stati disattesi.
Nel caso G.K, sebbene il Governo sostenesse che solo polenta e purè fossero incompatibili, il ricorrente ha dimostrato che molti piatti che gli erano stati serviti contenevano grassi animali, uova o latticini non dichiarati. A.S., invece,durante l’isolamento, aveva ricevuto pasti «non vegani serviti per errore» o privi di proteine.
Come esposto dal ricorrente nelle sue osservazioni, riprese dalla Corte, egli «non poteva iniziare a mangiare finché le infermiere non avessero ottenuto una risposta dalla cucina», con la conseguenza che i pasti «spesso diventavano freddi», aggravando lo stress psicologico.
La Corte non si è invece pronunciata nel merito sull’adeguatezza dei pasti: la violazione dell’Articolo 9 discende dal fatto che le autorità non hanno esaminato nella sostanza, entro un quadro giuridico chiaro,le doglianze serie e difendibili dei ricorrenti.
Contesto internazionale e diritto comparato
La sentenza si inserisce in un quadro di crescente protezione del veganismo a livello globale. La Corte ha riconosciuto non solo che in questi casi non si tratta di religione, ma di una convinzione profondamente radicata, bensì anche che opporsi allo sfruttamento degli esseri senzienti è una posizione etica, non una semplice preferenza alimentare.
Infatti, poiché il Governo non ne ha contestato la sincerità e la coerenza, la Corte si è limitata a valutare se le convinzioni dei ricorrenti fossero autentiche, coerenti e sufficientemente serie da meritare protezione, e ha concluso che lo erano.
La Corte ha, inoltre, richiamato diversi precedenti:
- Italia: la sentenza del Tribunale di Bologna (2020), che riconosce la dieta vegana come espressione della libertà di pensiero.
- Portogallo: la Legge 11/2017, che impone opzioni prive di prodotti animali in tutte le mense pubbliche.
- Germania: il riferimento alla giurisprudenza del Tribunale Amministrativo di Münster (2022), che qualifica il veganismo come modo di vivere eticamente giustificato.
- Regno Unito: il caso Casamitjana (2020), che ha equiparato il veganismo etico alle religioni sotto il profilo delle tutele anti-discriminatorie.
L’importanza della sentenza per le scelte etiche alimentari
Questa sentenza rappresenta un passaggio particolarmente importante perché interviene su un terreno in cui, troppo spesso, le scelte alimentari ed etiche vengono banalizzate, ridotte a preferenze personali o trattate come esigenze secondarie, facilmente sacrificabili di fronte a ragioni organizzative o burocratiche.
La Corte, invece, rimette ordine chiarendo che, quando tali scelte derivano da convinzioni serie, coerenti e profondamente radicate, esse rientrano nell’ambito della libertà di pensiero e di coscienza e devono essere considerate con il rispetto dovuto alle altre convinzioni protette. Non si tratta, quindi, di concedere un favore o di assecondare una semplice richiesta individuale, ma di garantire che una convinzione etica venga considerata come una componente rilevante dell’identità morale della persona.
La pronuncia assume particolare rilievo nei contesti in cui l’individuo dipende da un’istituzione per bisogni essenziali, come il cibo, la cura o la permanenza in una struttura pubblica. In questi casi, il mancato riconoscimento di una scelta etica profondamente radicata può tradursi in una forma concreta di discriminazione o esclusione, soprattutto quando la persona non ha alternative realistiche per provvedere autonomamente alle proprie esigenze.
Il punto centrale della sentenza è, infatti, proprio questo, per cui le amministrazioni non possono nascondersi dietro formalismi procedurali o risposte meramente interlocutorie per evitare di esaminare nel merito richieste fondate su convinzioni etiche. Devono invece prendere sul serio tali istanze, valutarle in modo sostanziale e, ove possibile, individuare soluzioni ragionevoli che bilancino le esigenze della persona con i vincoli organizzativi della struttura.
Conclusioni
Questa decisione della Corte non riguarda soltanto il caso specifico dei due ricorrenti, ma contribuisce a rafforzare un principio più generale: le convinzioni etiche non religiose, quando sono autentiche, coerenti e incidono in modo significativo sulla vita quotidiana, non possono essere considerate meno meritevoli di tutela rispetto ad altre convinzioni filosofiche o religiose.
È un passaggio che aiuta a superare la marginalizzazione di chi compie scelte etiche non conformi alla maggioranza e riafferma che la dignità della persona passa anche dal rispetto delle sue convinzioni più profonde.
