Negli ultimi anni, il settore alimentare Γ¨ stato attraversato da una serie di innovazioni tecnologiche che stanno trasformando profondamente il nostro modo di produrre e consumare cibo. Accanto alle preoccupazioni concernenti la sicurezza dei nuovi alimenti, l’introduzione di queste tecnologie sta facendo sorgere anche timori in merito alla possibilitΓ di innescare un processo di omogenizzazione culturale. Le innovazioni nel settore alimentare possono infatti essere percepite come una minaccia alle tradizioni gastronomiche locali che verrebbero standardizzate, portando ad una possibile perdita dellβidentitΓ culturale. Oltre a soddisfare il fabbisogno alimentare dellβuomo, il cibo rappresenta infatti anche un valore culturale, che favorisce le relazioni sociali e offre occasioni di scambio e conoscenza tra le persone. Lo stesso diritto dellβUE si impegna a riconoscere e salvaguardare le specialitΓ culinarie regionali, attraverso strumenti come le certificazioni DOP e IGP. Tuttavia, nel diritto comunitario tale tutela viene bilanciata con la volontΓ di promuovere una certa uniformitΓ . La legislazione alimentare dellβUE si fonda infatti sulla premessa che i prodotti considerati sicuri, sulla base di criteri uniformi basati su prove scientifiche, debbano poter circolare liberamente allβinterno del mercato comune. Γ importante perΓ² sottolineare anche che lβapproccio basato sullβevidenza scientifica non esclude completamente il fatto che le decisioni in materia alimentare, anzichΓ© fondarsi su una valutazione oggettiva dei rischi e dei benefici, siano influenzate dallβopinione pubblica o da dinamiche e strategie politiche.
A tal proposito si puΓ² osservare lβapproccio del governo italiano guidato da Giorgia Meloni che, in varie occasioni, ha dichiarato la sua intenzione di riacquisire il controllo della politica alimentare nazionale attraverso lβintroduzione del tema della βsovranitΓ alimentareβ tra le prioritΓ del governo. Come affermato dalla Presidente del Consiglio lβobiettivo Γ¨ quello di promuovere la pluralitΓ culturale nazionale e regionale e contrastare il tentativo di omologazione alimentare globale. Tali dichiarazioni si riflettono anche nella decisione di rinominare il Ministero dellβAgricoltura in Ministero della SovranitΓ Alimentare che, tra i suoi obiettivi strategici, ha manifestato lβintenzione di contrastare la diffusione del βcibo artificialeβ, con particolare enfasi sulla carne coltivata in laboratorio, oggi al centro di numerosissimi dibattiti.
La legge italiana n. 172/2023
Partendo da tali premesse, si Γ¨ aperto un lungo dibattito sul disegno di legge n. 651 recante βDisposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi sinteticiβ, presentato in Senato il 7 aprile 2023. Lβiter si Γ¨ poi concluso con lβapprovazione della legge n. 172 del 1Β° dicembre 2023 con la quale il legislatore, richiamando il principio di precauzione di cui al reg. CE n. 178/2002, ha introdotto il divieto di produzione, uso, vendita, importazione, esportazione e distribuzione di alimenti prodotti a partire da colture cellulari. Le finalitΓ perseguite sono esplicitamente richiamate allβart. 1, nel quale si afferma lβintento di voler Β«assicurare la tutela della salute umana e degli interessi dei cittadiniΒ» nonchΓ© di voler Β«preservare il patrimonio agroalimentare, quale insieme di prodotti espressione del processo di evoluzione socio-economica e culturale dellβItalia, di rilevanza strategica per lβinteresse nazionaleΒ».Β
Accanto a queste previsioni, lβart. 3 della legge introduce anche un ulteriore divieto legato al fenomeno del meat sounding. Il legislatore ha infatti vietato lβutilizzo di terminologie tipicamente associate alla carne per descrivere prodotti trasformati contenenti esclusivamente proteine vegetali.
A completamento della norma, lβarticolo 5 stabilisce infine sanzioni particolarmente severe per la violazione delle suddette disposizioni. In particolare, si prevede che, salvo che il fatto costituisca reato, i trasgressori possano incorrere in sanzioni amministrative pecuniarie che raggiungono un massimo di 60.000 euro o il 10% del fatturato annuo, con un tetto massimo di 150.000 euro. Le sanzioni includono anche la confisca dei prodotti illeciti e la chiusura temporanea degli stabilimenti di produzione.
La promulgazione: dubbi e incertezze
In concomitanza alla promulgazione della legge, Γ¨ stato pubblicato sul sito web del Quirinale un comunicato nel quale si precisa che Β«Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha promulgato in data odierna il disegno di legge n. 651 [β¦]. Il Governo ha trasmesso il provvedimento accompagnandolo con una lettera con cui si Γ¨ data notizia dellβavvenuta notifica del disegno di legge alla Commissione europea e con lβimpegno a conformarsi a eventuali osservazioni che dovessero essere formulate dalla Commissione nellβambito della procedura di notificaΒ».
Questo insolito comunicato rifletteva le preoccupazioni della Presidenza della Repubblica in relazione ai contrasti che avrebbero potuto sorgere tra la normativa interna in questione e il diritto comunitario.
Le tensioni con il diritto comunitario
Nella notifica inviata alla Commissione europea, il Governo italiano ha giustificato lβiniziativa legislativa sostenendo che la materia sia priva di armonizzazione a livello comunitario e per tali ragioni, in virtΓΉ del principio di sussidiarietΓ , si Γ¨ resa necessaria lβadozione di una norma nazionale destinata a garantire la tutela della salute dei cittadini.
Questa affermazione risulta perΓ² poco convincente.
I βcibi sinteticiβ, come definiti dal Governo italiano, sono infatti giΓ soggetti ad una specifica disciplina a livello comunitario. Si deve infatti ritenere che tali alimenti rientrino a far parte dei cosiddetti novel food, ovvero prodotti che non sono stati significativamente consumati in Europa prima del 1997, disciplinati dal regolamento n. 2283 del 2015.
Il regolamento stabilisce un lungo e complesso iter per ottenere l’autorizzazione della Commissione europea all’immissione sul mercato del nuovo alimento, che potrΓ essere commercializzato solo dopo aver superato rigorosi controlli di sicurezza, dimostrando lβassenza di rischi per la salute umana. Alla luce di ciΓ², un intervento unilaterale nazionale, come quello del legislatore italiano, non risulta compatibile con il sistema di attribuzioni e competenze su cui si basa la legislazione alimentare dellβUE.
Il principio di precauzione
Ulteriori incertezze si manifestano analizzando il richiamo al principio di precauzione operato dallβart. 2 della legge. Tale principio, sancito dallβarticolo 191 del TFUE e richiamato dallβart. 7 del regolamento n. 178 del 2002 sulla sicurezza alimentare, puΓ² essere invocato qualora, Β«in circostanze specifiche a seguito di una valutazione delle informazioni disponibili, venga individuata la possibilitΓ che un fenomeno, un prodotto o un processo possa avere effetti potenzialmente negativi per la salute ma permanga una situazione dβincertezza sul piano scientifico che non consente di compiere una valutazione completa del rischioΒ».
La legge italiana in esame sembra perΓ² applicare il principio in modo improprio, ritenendo sufficiente, per giustificare il divieto, lβassenza di prove circa la non dannositΓ degli alimenti prodotti a partire da colture cellulari.
Secondo la Corte di Giustizia, come affermato nel caso Monsanto, Β«le misure di tutela assunte dallo Stato membro non possono essere validamente motivate con un approccio puramente ipotetico del rischio, fondato su semplici supposizioni non ancora accertate scientificamenteΒ». Una disposizione nazionale puΓ² essere dunque adottata a titolo precauzionale solo nella circostanza in cui il possibile rischio per la salute umana risulti adeguatamente supportato da prove scientifiche disponibili al momento dellβadozione. Nel caso in esame, lo Stato italiano non ha fornito alcun dossier a sostegno dei suoi timori, privando cosΓ¬ la decisione politica del necessario supporto scientifico richiesto per legittimare lβadozione di misure precauzionali ai sensi del diritto UE.
Questioni procedurali
Oltre alle problematiche appena esaminate, si deve anche sottolineare che la legge in questione Γ¨ da considerarsi come una misura tecnica nazionale in grado di ostacolare la libera circolazione delle merci allβinterno del mercato comunitario e, come tale, avrebbe dovuto rispettare gli obblighi di informazione preventiva previsti dalla procedura TRIS regolata dalla direttiva n. 1535 del 2015. Secondo la direttiva, gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione ogni progetto di regola tecnica prima della promulgazione ufficiale, allegando un dossier contenente gli elementi a sostegno delle finalitΓ alla base dellβelaborazione della norma. Lβart. 6 stabilisce inoltre che, in seguito alla notifica, gli Stati debbano astenersi dallβadottare la norma per un periodo compreso tra 3 e 6 mesi, consentendo cosΓ¬ alla Commissione europea e agli altri Stati membri di effettuare le verifiche e le consultazioni necessarie. Il Governo italiano ha invece deciso di presentare alle istituzioni europee le disposizioni nazionali solo dopo averle fatte diventare legge, violando cosΓ¬ la procedura appena descritta.
Conclusione
Dallβanalisi della legge 172/2023 sono dunque emersi numerosi profili di criticitΓ . Inoltre, non sembra che vi fosse alcuna necessitΓ di emanare tale norma, che per altro entrerebbe in contrasto con unβeventuale futura autorizzazione delle istituzioni europee allβimmissione in commercio di un prodotto creato a partire da colture cellulari.
Si puΓ² dunque ritenere che vietare a priori i βcibi sinteticiβ e rallentare la ricerca scientifica in questo settore non sembra essere la strategia piΓΉ appropriata. Al contrario, promuovere campagne informative sullβimpatto ambientale delle scelte alimentari e incoraggiare opzioni piΓΉ sostenibili risulterebbe unβalternativa valida, che comporterebbe costi economici contenuti per le istituzioni. CiΓ² contribuirebbe al contempo a sensibilizzare la popolazione su temi quali la tutela dellβambiente e a promuovere la tutela dei diritti fondamentali, quali la salute e il diritto ad unβinformazione adeguata e corretta.