A partire da ottobre 2025, in Svizzera sarà vietato utilizzare denominazioni come “pollo” o “maiale” per prodotti 100% vegetali. Lo ha stabilito il Tribunale federale di Zurigo, imponendo una revisione delle etichette per evitare possibili rischi di inganno nei confronti dei consumatori.
La pronuncia segna un nuovo capitolo nella battaglia sulle denominazioni cosiddette meat sounding, ovvero l’uso di termini tradizionalmente legati alla carne per identificare prodotti che non ne contengono.
Il caso nasce dal ricorso del Ministero dell’Interno contro l’azienda zurighese Planted Foods, nota per i suoi sostituti vegetali commercializzati come “planted chicken”.
L’oggetto del contendere è la tutela del consumatore. Secondo il ricorrente, un prodotto denominato “pollo” anche se è specificato che sia “vegano” o “plant-based” potrebbe trarre in inganno i consumatori.
In primo grado, il Tribunale amministrativo di Zurigo aveva dato ragione all’azienda, ritenendo che l’aggiunta delle specificazioni “vegano” o “plant-based” fosse sufficiente a garantire la trasparenza e a tutelare il consumatore ma il Tribunale federale di Zurigo ha ribaltato la decisione.
Secondo i giudici, il riferimento diretto a un animale, in questo caso pollo – anche se accompagnato da specifiche come “vegano” o “plant-based“ – può risultare fuorviante per il consumatore.
Secondo quanto riportato dai media, nella sentenza si legge che:
«Un prodotto a base vegetale che fa riferimento al termine ‘pollo’ e non contiene carne costituisce un inganno».
La decisione si basa sull’interpretazione dell’articolo 18 della Legge federale svizzera sulle derrate alimentari (LDerr), che vieta qualsiasi indicazione potenzialmente ingannevole. In particolare, il comma 3 dell’articolo 18 recita:
«Sono considerate ingannevoli segnatamente le presentazioni, le caratterizzazioni, gli imballaggi e le pubblicità atti a suscitare nel consumatore idee sbagliate circa la fabbricazione, la composizione, la qualità, il metodo di produzione, la durata di conservazione, il Paese di produzione, l’origine delle materie prime o delle componenti, gli effetti particolari o il valore particolare del prodotto».
Tuttavia, la sentenza non vieta l’uso di termini che descrivono la forma o la funzione del prodotto – ad esempio: bistecca, salsiccia, hamburger, cotoletta (proprio le denominazioni meat sounding) – purché sia chiaro che la loro composizione è vegetale.
Questa posizione del Tribunale Svizzero non sorprende ed è sostanzialmente in linea con quanto stabilito da una sentenza del 2024 della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) di cui abbiamo già parlato qui.
Sebbene la Svizzera non faccia parte dell’UE, in molte materie tende a seguirne l’orientamento.
La CGUE nella sentenza del 2024 ha, infatti, chiarito che gli Stati membri non possono introdurre restrizioni aggiuntive sull’uso di «termini provenienti dai settori della macelleria, della salumeria e della pescheria per designare, commercializzare o promuovere prodotti alimentari contenenti proteine vegetali in sostituzione di proteine di origine animale, anche nella loro interezza».
Non si può, quindi, impedire l’uso della denominazione usuale che ai sensi dell’art 2.2 lettera O del Regolamento n. 1169/2011 è definita come «una denominazione che è accettata quale nome dell’alimento dai consumatori dello Stato membro nel quale tale alimento è venduto, senza che siano necessarie ulteriori spiegazioni».
Tipici esempi di denominazioni usuali sono appunto, bistecca, cotoletta, hamburger, wurstel, bresaola e così via.
In questo contesto, la legge italiana n. 172/2023, che vieta l’uso di denominazioni usuali utilizzate per prodotti animali per prodotti vegetali e prevede sanzioni fino a 60.000 euro, si configura come un caso sempre più isolato in Europa.
Mentre le sentenze di cui abbiamo parlato mirano formalmente a tutelare il consumatore – seppur in modo paternalistico e non aggiornato rispetto alla consapevolezza attuale – la normativa italiana ha come obiettivo dichiarato la protezione della filiera zootecnica e del patrimonio agroalimentare nazionale.
Si delinea così un panorama europeo sempre più aperto alla legittimità dell’uso delle denominazioni meat sounding anche perché il mercato dei prodotti plant-based è in forte crescita e con esso migliora sempre di più la qualità degli stessi.
Certamente la sentenza del Tribunale federale di Zurigo avrebbe potuto osare di più e dare un segnale al passo con i tempi ma allo stesso tempo – anche nell’ottica dell’armonizzazione normativa a livello europeo – rafforza l’orientamento giurisprudenziale che va nella direzione di indebolire il divieto di denominazioni“meat sounding” per i prodotti a base vegetale.